Descrizione
L'evento atmosferico del 06 luglio e i danni che ha causato devono essere prontamente segnalati entro i 10 giorni successivi alla cessazione dell'evento stesso alla Regione al fine di consentire agli uffici regionali di valutare correttamente il rapporto causa-effetto riferito ai danni e all'evento che li ha provocati.
Ai fini dell’accertamento dei danni conseguenti occorre che le segnalazioni siano trasmesse secondo le seguenti prescrizioni:
• per i danni alle produzioni e alle strutture non assicurabili delle aziende agricole, i comuni colpiti, comunicano al Settore attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche della Direzione Agricoltura, la zona interessata dall’evento, la calamità naturale o l’evento eccezionale avvenuto, nonché la stima dei danni subiti dalle aziende agricole ricadenti nel territorio comunale;
Ai fini dell’accertamento dei danni conseguenti occorre che le segnalazioni siano trasmesse secondo le seguenti prescrizioni:
• per i danni alle produzioni e alle strutture non assicurabili delle aziende agricole, i comuni colpiti, comunicano al Settore attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche della Direzione Agricoltura, la zona interessata dall’evento, la calamità naturale o l’evento eccezionale avvenuto, nonché la stima dei danni subiti dalle aziende agricole ricadenti nel territorio comunale;
• per i danni alle infrastrutture agricole:
- nel caso le infrastrutture siano connesse alle attività agricole rurali, escluse quelle irrigue, i gestori delle stesse o i comuni, segnalano al Settore infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della Direzione Agricoltura, i dati afferenti l’infrastruttura danneggiata, la calamità naturale o l’evento eccezionale avvenuto;
- nel caso i danni interessino le infrastrutture irrigue, i consorzi gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi dell’art. 44 della l.r. 21/99 (Norme in materia di bonifica ed irrigazione) ovvero gli enti gestori dei canali irrigui del demanio regionale ovvero i consorzi di bonifica segnalano i dati afferenti l’infrastruttura danneggiata, la calamità naturale o l’evento eccezionale avvenuto, nei termini fissati al punto precedente.
- nel caso le infrastrutture siano connesse alle attività agricole rurali, escluse quelle irrigue, i gestori delle stesse o i comuni, segnalano al Settore infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della Direzione Agricoltura, i dati afferenti l’infrastruttura danneggiata, la calamità naturale o l’evento eccezionale avvenuto;
- nel caso i danni interessino le infrastrutture irrigue, i consorzi gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi dell’art. 44 della l.r. 21/99 (Norme in materia di bonifica ed irrigazione) ovvero gli enti gestori dei canali irrigui del demanio regionale ovvero i consorzi di bonifica segnalano i dati afferenti l’infrastruttura danneggiata, la calamità naturale o l’evento eccezionale avvenuto, nei termini fissati al punto precedente.
Possono quind presentare domanda di aiuto:
- le imprese agricole di cui all’art. 2135 C.C., ivi comprese le cooperative e le organizzazioni dei produttori riconosciute, che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole presso le province autonome ricadenti nelle zone delimitate, che hanno subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile;
- gli enti gestori delle infrastrutture connesse all’attività agricola od in mancanza di tali soggetti i comuni di riferimento. Le domande relative ai danni alle infrastrutture irrigue possono essere presentate unicamente dai consorzi gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi dell’art. 44 della l.r. 21/99 (Norme in materia di bonifica ed irrigazione), dagli enti gestori dei canali irrigui del demanio regionale o dai consorzi di bonifica.
- le imprese agricole di cui all’art. 2135 C.C., ivi comprese le cooperative e le organizzazioni dei produttori riconosciute, che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole presso le province autonome ricadenti nelle zone delimitate, che hanno subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile;
- gli enti gestori delle infrastrutture connesse all’attività agricola od in mancanza di tali soggetti i comuni di riferimento. Le domande relative ai danni alle infrastrutture irrigue possono essere presentate unicamente dai consorzi gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi dell’art. 44 della l.r. 21/99 (Norme in materia di bonifica ed irrigazione), dagli enti gestori dei canali irrigui del demanio regionale o dai consorzi di bonifica.
L’istruttoria sarà effettuata:
- nel caso di danni a produzioni e alle strutture non assicurabili, dal Settore attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche della Direzione Agricoltura.
- nel caso di interventi di ripristino delle infrastrutture dal Settore infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della Direzione Agricoltura.
- nel caso di danni a produzioni e alle strutture non assicurabili, dal Settore attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche della Direzione Agricoltura.
- nel caso di interventi di ripristino delle infrastrutture dal Settore infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della Direzione Agricoltura.
Il decreto ministeriale di riconoscimento non comporta automatico stanziamento di fondi.
Per quanto riguarda i fenomeni atmosferici isolati con danni verificatisi a carico di una sola o poche aziende od infrastrutture, in un contesto territoriale ristretto tale da non poter ricorrere alla normativa nazionale, ma pur sempre riferiti a un evento che si può considerare eccezionale per la tipologia dei danni prodotti, trova applicazione l'articolo 56 della legge regionale n. 63 del 12 ottobre 1978 , che prevede il ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate da eventi di carattere eccezionale (anche se limitati come estensione). In ogni caso, il costo del ripristino delle strutture deve essere superiore ad almeno il 30% della PLV aziendale (compresa quella zootecnica) e che il ripristino delle infrastrutture al servizio di più aziende non possa essere affrontato dalle aziende stesse.
Le segnalazioni dei danni devono essere comunicate a cura dell’Azienda agricola, al Comune - Ufficio Protocollo in corrispondenza del quale si è verificato il danno utilizzando il Modello aziende agricole. Il Comune, qualora ritenga significativi i danni segnalati, trasmette i dati relativi alla ricognizione di cui sopra il servizio "Nembo – Procedimenti” del portale Servizi-online della Regione Piemonte.
Allegati
Documenti
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Ultimo aggiornamento pagina: 06/11/2023 12:27:19